Regolamento

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

 

Indice 

Art. 1 – Finalità 

Art. 2 – Afferenze 

Art. 3  - Organi del Dipartimento 

Art. 4 -  Il Direttore 

Art. 5 -  Il Consiglio di Dipartimento 

Art. 6 – La Giunta di Dipartimento  

Art. 7 – Il Segretario di Dipartimento 

Art. 8 – Le Commissioni di Dipartimento 

Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie 

Allegati: 

1 - Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di afferenza dei docenti del Dipartimento  

2 – Scuole di Dottorato con sede nel Dipartimento 

3 – Corsi di Laurea di afferenza del Dipartimento 

4 – Scuole di Specializzazione di afferenza del Dimed 3 

REGOLAMENTO 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA – DIMED  

Articolo 1 - Finalità  

1. Il Dipartimento di Medicina - DIMED, struttura dotata di autonomia finanziaria, 

gestionale e amministrativa, promuove, coordina e organizza le attività di ricerca 

scientifica, didattica e le attività assistenziali svolte dal Dipartimento strettamente 

connesse con le precedenti. 

2. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) presenti nel Dipartimento è 

contenuto nell'Allegato 1.

3. Il Dipartimento è sede dei Dottorati di ricerca di cui all'Allegato 2, dei Corsi di 

Laurea di cui all’Allegato 3, delle Scuole di Specializzazione di cui all’Allegato 4, 

nonché di tutte le altre attività formative riconosciute istituzionalmente. 

4. I contenuti degli Allegati 1, 2, 3 e 4 sono soggetti a revisione periodica e saranno, 

di volta in volta, approvati semplicemente con delibera del Consiglio di 

Dipartimento. 

Art. 2 – Afferenze 

1. Al Dipartimento afferisce il personale docente secondo quanto precisato nel 

decreto di istituzione del Dipartimento. Vi afferiscono inoltre il personale tecnico 

amministrativo assegnato al Dipartimento, gli assegnisti di ricerca, gli studenti 

iscritti ai Dottorati di Ricerca e gli specializzandi delle Scuole afferenti al 

Dipartimento. 

2. Il passaggio di un singolo docente da un Dipartimento ad un altro avviene secondo 

le disposizioni previste dall’Ateneo. 

3. Il Dipartimento opera negli spazi ad esso assegnati dal C.d.A.  

Art. 3 -  Organi del Dipartimento 

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, la Giunta ed il Direttore.4 

Articolo 4 – Il Direttore  

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e 

cura l’esecuzione dei deliberati di  tali organi; vigila nell’ambito del 

Dipartimento sull’osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei 

Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; 

partecipa alle sedute dell’organo deliberante delle Scuole di Ateneo in cui il 

Dipartimento è raggruppato; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed 

esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai 

Regolamenti. 

2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che 

lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza. 

3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di delegati da lui 

scelti tra i componenti del Dipartimento e nominati con proprio decreto nel 

quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. Il Direttore risponde 

dell’operato dei delegati al Consiglio di Dipartimento. 

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il 

Direttore è coadiuvato dal Segretario  di Dipartimento, secondo le modalità 

previste dalle normative di Ateneo. 

5. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento e 

dell’esecuzione dei deliberati del Consiglio e della Giunta, nonché della 

gestione del personale tecnico amministrativo. 

6. Il Direttore e il Segretario di Dipartimento predispongono la proposta di 

bilancio preventivo e consuntivo secondo le modalità previste dalla normativa 

di Ateneo. 

7. Il Direttore provvede ad effettuare ordini per quanto occorre al funzionamento 

del Dipartimento, secondo la normativa vigente e le norme del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

8. Ai sensi dell’art. 115 comma 3 il Direttore, in situazioni di urgenza, sentita la 

Giunta anche telematicamente, può adottare provvedimenti di competenza del 

Consiglio di Dipartimento sottoponendoli, per la ratifica, all’Organo competente 

nella prima seduta successiva. 

9. Le elezioni del Direttore avvengono secondo i tempi  e i modi stabiliti dalla 

normativa di Ateneo.5 

Articolo 5 - Il Consiglio di Dipartimento  

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo del 

Dipartimento e delibera sulle materie affidate alla sua competenza dalla Legge, 

dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al 

Dipartimento stesso; dal Segretario di Dipartimento, che di norma svolge anche 

funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza giustificata da 

un membro designato dal Direttore; da una rappresentanza dei dottorandi e 

assegnisti di ricerca, il cui supervisore sia un docente afferente al Dipartimento 

e da una rappresentanza del personale  tecnico amministrativo nella misura 

definita dal Regolamento Generale di  Ateneo. Ai sensi dell’art. 47 comma 3 

dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è integrato da una rappresentanza 

degli studenti. Tale rappresentanza è eletta al loro interno dai rappresentanti 

degli Studenti nei Consigli di Corso di Studio che hanno il Dipartimento di 

Medicina – DIMED - come Dipartimento di riferimento. Sono considerati tra i 

rappresentanti degli studenti anche gli  studenti afferenti alle Scuole di 

Specializzazione della medesima area ai quali si riserva una rappresentanza pari 

a due studenti da eleggere tra i rappresentanti degli specializzandi nelle Scuole 

di Specializzazione afferenti al Dipartimento. 

3. Il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le indicazioni dell’art. 44 dello 

Statuto e secondo quanto previsto dall’art. 115 comma 2 del Regolamento di 

Ateneo: 

a) delibera il Regolamento del Dipartimento ed ogni altro Regolamento 

sulla disciplina delle attività del Dipartimento;  

b) promuove e coordina le attività  formative e di ricerca e di 

organizzazione delle strutture, nel rispetto dell’autonomia di ogni 

singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai 

finanziamenti per la ricerca; a tal  fine tutti i docenti afferenti al 

Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della 

presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, 

depositando copia della domanda  prima dell’inoltro all’Ente in 

questione, per una verifica di compatibilità con le strutture 

dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che 

nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono 

nel Dipartimento;  

c) approva i contratti e convenzioni inerenti l’attività di ricerca e di servizio 

anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio 

di Amministrazione, nonché la messa a disposizione delle risorse 

necessarie per attuare le convenzioni e i contratti stipulati dal 

Dipartimento, direttamente o tramite l’Università;  

d) organizza, o concorre nell’organizzazione, delle Scuole o Corsi di 

dottorato di ricerca;  6 

e) formula alle Scuole di Ateneo proposte per l’istituzione, l’attivazione, la 

modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio di cui è 

Dipartimento di riferimento;  

f) organizza, con il coordinamento delle Scuole di Ateneo, l’attività 

didattica prestata dai propri docenti, nei corsi di studio attivati 

nell’Ateneo;  

g) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentiti i 

docenti interessati, le modalità di  copertura di ciascun insegnamento 

impartito nei Corsi di studio attivati nell’Ateneo da parte di docenti che 

ad esso afferiscono, nonché il conferimento di compiti istituzionali, 

affidamenti e contratti di docenza, tenendo conto delle indicazioni 

formulate dalle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall’art. 51 dello 

Statuto;  

h) formula, in coerenza con il piano triennale di sviluppo e limitatamente ai 

settori scientifico-disciplinari compresi o d’interesse del Dipartimento, 

le proposte di chiamata dei docenti, anche in ordine ai compiti didattici, 

nonché le proposte di avvio delle procedure di assunzione; 

i) redige relazioni obbligatorie sulle competenze scientifiche dei candidati 

per le procedure di chiamata degli idonei. Per le chiamate di professori 

di I fascia partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla 

medesima categoria; quando trattasi di professori di II fascia, 

partecipano alle sedute del Consiglio i soli professori di ruolo;  

l) delibera sulla richiesta di afferenza dei professori e ricercatori al 

Dipartimento; 

m) offre una propria valutazione periodica, e comunque non oltre i due anni, 

delle attività di didattica e di ricerca svolte nel Dipartimento e dei 

risultati in esse raggiunti;  

n) formula il piano triennale di sviluppo, comprensivo della 

programmazione dei Corsi, le richieste all’Ateneo in ordine alle 

esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse 

finanziarie acquisito il parere dei Consigli delle Scuole di Ateneo nei 

limiti stabiliti dall’art. 51 dello Statuto. 

o) organizza, anche in collaborazione con le competenti Strutture 

dell’Ateneo, corsi di formazione e di aggiornamento del personale 

tecnico amministrativo;  

p) propone l’ istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari, 

nonché di consorzi di ricerca; qualora debba contribuire a tali istituzioni 

con i fondi del Dipartimento, è  necessaria l’approvazione della 

maggioranza degli aventi diritto;  

q) stabilisce i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi a disposizione del 

Dipartimento;  

r) delibera su richieste di finanziamento, di spazi e di personale, 

predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta;  

s) approva la proposta di bilancio  preventivo e consuntivo secondo le 

modalità previste dalla normativa di Ateneo; 7 

t) stabilisce i limiti di spesa del Direttore del Dipartimento e della Giunta 

nel rispetto dei livelli massimi fissati dal Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  

u) costituisce le Commissioni permanenti per la didattica e la ricerca, con 

compiti istruttori nonché le Commissioni di cui all’art.8 del presente 

Regolamento;  

v) delibera qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal 

vigente ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai 

Regolamenti. 

4. I rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo partecipano alle sedute, 

con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad 

eccezione di quelle indicate al precedente comma 3 alle lettere da d) a n), 

nonché quelle di cui alla lettera u); in relazione a quanto previsto dalla lettera b) 

della medesima disposizione, il diritto di voto è limitato alle questioni 

concernenti l’organizzazione delle strutture. I rappresentanti dei Dottorandi e 

assegnisti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di 

competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate lettere da e) a n).  

 I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per le 

questioni di competenza previste alle lettere e) ed f). 

5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore coerentemente alla 

normativa generale di Ateneo, secondo il calendario approvato dal Consiglio 

stesso per ogni anno accademico, o quando il Direttore ne ravvisi l’opportunità, 

oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi 

diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione. Il Consiglio deve 

essere, comunque, convocato almeno sei volte all’anno. La convocazione 

avviene attraverso posta  elettronica o per iscritto  almeno cinque giorni prima 

della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da 

effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto in 

pari data all’albo del Dipartimento. 

6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della  maggioranza degli 

aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti 

giustificati per iscritto prima della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo 

diversa disposizione normativa, con il  voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. In caso di parità, prevale il  voto del Direttore-Presidente. Il verbale 

sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta in 

cui viene approvato. 

7. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito del 

Direttore, acquisito il parere della Giunta, senza diritto di voto e limitatamente 

alla discussione di particolari argomenti, rappresentanti di Enti pubblici o 

privati interessati all’attività del Dipartimento. 8 

8. Le elezioni dei componenti del Consiglio avvengono secondo i tempi e i modi 

stabiliti dalla normativa di Ateneo. 

Art. 6 – La Giunta di Dipartimento 

1. La Giunta è l’organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore. 

2. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. 

3. La Giunta è composta, ai sensi dell’art.48, comma 2 dello Statuto, dal 

Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario amministrativo 

che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da 8 professori di ruolo, 

di cui 4 di prima fascia e 4 di seconda fascia, 4 ricercatori e 2 rappresentanti 

del personale tecnico amministrativo. Il Decano dei Professori Ordinari del 

Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, il Professore di prima 

fascia che lo segue in ordine di anzianità,  indice le elezioni dei componenti 

della Giunta entro 3 mesi dalla nomina del Direttore; qualora il Decano non 

provveda entro i tempi stabiliti è facoltà del Direttore indire le elezioni. 

4. L’elezione dei componenti della Giunta  avviene da parte di ciascuna delle 

singole componenti, in maniera separata,  dei Professori Ordinari, Associati, 

Ricercatori e Personale Tecnico Amministrativo. Per la validità delle elezioni 

dovranno votare almeno la maggioranza degli aventi diritto. Sarà eletto chi 

avrà ricevuto più voti e in caso di parità il più anziano in ruolo. In caso di 

dimissioni, di cessazione o di impedimento di un componente della Giunta per 

un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede ad indire le elezioni 

per la sostituzione, nell’ambito della  componente interessata. Il mandato del 

nuovo membro termina allo scadere del mandato della Giunta. Se un 

componente della Giunta è assente, senza giustificato motivo, più di 4 volte 

all’anno decade dalla nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti 

della componente di riferimento. 

5. La Giunta è convocata per posta elettronica o per iscritto dal Direttore, anche 

su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima 

della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere 

limitato, su decisione del Direttore  ad almeno 24 ore prima della seduta. 

L’O.d.G. deve essere affisso in pari data all’albo del Dipartimento. 9 

6. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi 

diritto al voto, dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti 

giustificati prima della  seduta. Le delibere vengono  adottate con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del 

Direttore-Presidente. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura 

del Segretario. I verbali, approvati all’inizio della seduta successiva, possono 

essere consultati da parte dei membri del Consiglio. 

7. La partecipazione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo alle 

sedute della Giunta avviene conformemente a quanto previsto dal 

Regolamento Generale di Ateneo. 

8. Il Direttore o la Giunta medesima possono invitare persone di cui si ritenga 

utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, 

limitatamente alla discussione di specifici argomenti posti all’O.d.G. 

9. La Giunta esercita tutte le attribuzioni previste dal Regolamento del 

Dipartimento; in particolare autorizza il Direttore alle spese, in conformità a 

quanto stabilito all’art. 115 comma 2  lettera (t) del Regolamento Generale di 

Ateneo. 

10. La Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale,  in 

conformità alle disposizioni del Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità, compresi i contratti di diritto privato per prestazioni 

d’opera; può altresì deliberare su altre materie delegabili in base allo Statuto e 

al Regolamento Generale di Ateneo. 

Articolo 7 - Il Segretario di Dipartimento 

1. L’incarico di Segretario  di Dipartimento è attribuito dal Direttore Generale 

dell’Ateneo. 

2. In accordo con il Direttore, il Segretario di Dipartimento  

a. cura l’attività ordinaria e di segreteria del Dipartimento;  

b. predispone il testo delle delibere e i verbali degli organi di Dipartimento e cura 

l’esecuzione delle delibere di tali organi; 

c. predispone, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo, la proposta 

di bilancio preventivo e consuntivo del Dipartimento. 

3. Coopera, inoltre, con il Direttore del  Dipartimento, allo svolgimento delle 

attività di collegamento tra le diverse funzioni della segreteria di Dipartimento 

anche nella relazione con l’Amministrazione centrale. 

4. Il Segretario di Dipartimento, d’intesa con il Direttore,  delega la persona 10 

incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento. 

Articolo 8 -  Le Commissioni di Dipartimento 

1. Ai sensi dell’art. 49 dello Statuto e  dell’art. 115 comma 2 lettera (u) del 

Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento costituisce le 

Commissioni permanenti per la Didattica e la Ricerca con compiti istruttori e 

consultivi. 

Le proposte elaborate dalle Commissioni saranno sottoposte agli Organi del 

Dipartimento per la discussione e l’approvazione. 

2. Le due Commissioni operano in maniera  coordinata per elaborare le proposte 

relative all'utilizzazione delle risorse per la Docenza e per predisporre le linee di 

sviluppo da sottoporre agli Organi del Dipartimento. 

3. La Commissione per la Didattica è composta da 

 Il Direttore o suo delegato che la presiede; 

 una rappresentanza nominata dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di 

Studio afferenti al Dipartimento di Medicina – DIMED; 

 una rappresentanza nominata dai Referenti/coordinatori delle Scuole di 

Specializzazione/ attività formativa Post-lauream; 

 una rappresentanza paritaria dei Professori di 1^ fascia, di 2^ fascia e dei 

Ricercatori; 

 n°1 Referente amministrativo per la didattica nominato dal Direttore; 

 n° 1 Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo. 

4. La commissione per la Ricerca è composta da: 

 Il Direttore o suo delegato che la presiede; 

 una rappresentanza nominata dai Direttori delle Scuole/Indirizzi di 

Dottorato; 

 una rappresentanza paritaria dei Professori di 1^ fascia, di 2^ fascia e dei 

Ricercatori; 

 n° 1 Referente amministrativo del settore ricerca nominato dal Direttore; 

 n° 1 Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo. 

5. Il Consiglio di Dipartimento può costituire ulteriori commissioni permanenti o 

temporanee con compiti istruttori e consultivi su materie specifiche. I compiti, la 

composizione e la durata sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento. 

6. E’ incompatibile far parte sia della Giunta di Dipartimento che delle Commissioni. 

Si può partecipare all’attività di una sola Commissione permanente. 

7. Il componente che non presenzia a tre  riunioni, senza valida  giustificazione, 

decade. 11 

8. Di ciascuna seduta delle Commissioni dovrà essere redatto un apposito verbale. 

9. Le conclusioni dei lavori delle Commissioni e le proposte elaborate devono essere 

trasmesse con apposito documento agli Organi di Dipartimento. 

Articolo 9 - Disposizioni finali e transitorie  

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio e nel 

rispetto delle condizioni di cui al Titolo I – capo II art. 9 comma 9 dello Statuto, 

entra in vigore con l’emanazione da parte del Rettore.  

2. Costituiscono riferimento per questo Regolamento di Dipartimento le leggi 

vigenti in materia, lo Statuto, il  Regolamento Generale di Ateneo, il 

Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

nonché Regolamenti e norme applicative deliberati dagli Organi di Governo 

dell’Università degli Studi di Padova.