Regolamento
REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO
Dipartimento di Medicina - DIMED
Indice
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Afferenze
Art. 3 - Organi del Dipartimento
Art. 4 - Il Direttore
Art. 5 - Il Consiglio di Dipartimento
Art. 6 – La Giunta di Dipartimento
Art. 7 – Il Segretario di Dipartimento
Art. 8 – Le Commissioni di Dipartimento
Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie
Allegati:
1 - Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di afferenza dei docenti del Dipartimento
2 – Scuole di Dottorato con sede nel Dipartimento
3 – Corsi di Laurea di afferenza del Dipartimento
4 – Scuole di Specializzazione di afferenza del Dimed 3
REGOLAMENTO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA – DIMED
Articolo 1 - Finalità
1. Il Dipartimento di Medicina - DIMED, struttura dotata di autonomia finanziaria,
gestionale e amministrativa, promuove, coordina e organizza le attività di ricerca
scientifica, didattica e le attività assistenziali svolte dal Dipartimento strettamente
connesse con le precedenti.
2. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) presenti nel Dipartimento è
contenuto nell'Allegato 1.
3. Il Dipartimento è sede dei Dottorati di ricerca di cui all'Allegato 2, dei Corsi di
Laurea di cui all’Allegato 3, delle Scuole di Specializzazione di cui all’Allegato 4,
nonché di tutte le altre attività formative riconosciute istituzionalmente.
4. I contenuti degli Allegati 1, 2, 3 e 4 sono soggetti a revisione periodica e saranno,
di volta in volta, approvati semplicemente con delibera del Consiglio di
Dipartimento.
Art. 2 – Afferenze
1. Al Dipartimento afferisce il personale docente secondo quanto precisato nel
decreto di istituzione del Dipartimento. Vi afferiscono inoltre il personale tecnico
amministrativo assegnato al Dipartimento, gli assegnisti di ricerca, gli studenti
iscritti ai Dottorati di Ricerca e gli specializzandi delle Scuole afferenti al
Dipartimento.
2. Il passaggio di un singolo docente da un Dipartimento ad un altro avviene secondo
le disposizioni previste dall’Ateneo.
3. Il Dipartimento opera negli spazi ad esso assegnati dal C.d.A.
Art. 3 - Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, la Giunta ed il Direttore.4
Articolo 4 – Il Direttore
1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e
cura l’esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila nell’ambito del
Dipartimento sull’osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei
Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento;
partecipa alle sedute dell’organo deliberante delle Scuole di Ateneo in cui il
Dipartimento è raggruppato; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed
esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai
Regolamenti.
2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che
lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di delegati da lui
scelti tra i componenti del Dipartimento e nominati con proprio decreto nel
quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. Il Direttore risponde
dell’operato dei delegati al Consiglio di Dipartimento.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il
Direttore è coadiuvato dal Segretario di Dipartimento, secondo le modalità
previste dalle normative di Ateneo.
5. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento e
dell’esecuzione dei deliberati del Consiglio e della Giunta, nonché della
gestione del personale tecnico amministrativo.
6. Il Direttore e il Segretario di Dipartimento predispongono la proposta di
bilancio preventivo e consuntivo secondo le modalità previste dalla normativa
di Ateneo.
7. Il Direttore provvede ad effettuare ordini per quanto occorre al funzionamento
del Dipartimento, secondo la normativa vigente e le norme del Regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
8. Ai sensi dell’art. 115 comma 3 il Direttore, in situazioni di urgenza, sentita la
Giunta anche telematicamente, può adottare provvedimenti di competenza del
Consiglio di Dipartimento sottoponendoli, per la ratifica, all’Organo competente
nella prima seduta successiva.
9. Le elezioni del Direttore avvengono secondo i tempi e i modi stabiliti dalla
normativa di Ateneo.5
Articolo 5 - Il Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo del
Dipartimento e delibera sulle materie affidate alla sua competenza dalla Legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al
Dipartimento stesso; dal Segretario di Dipartimento, che di norma svolge anche
funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza giustificata da
un membro designato dal Direttore; da una rappresentanza dei dottorandi e
assegnisti di ricerca, il cui supervisore sia un docente afferente al Dipartimento
e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella misura
definita dal Regolamento Generale di Ateneo. Ai sensi dell’art. 47 comma 3
dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è integrato da una rappresentanza
degli studenti. Tale rappresentanza è eletta al loro interno dai rappresentanti
degli Studenti nei Consigli di Corso di Studio che hanno il Dipartimento di
Medicina – DIMED - come Dipartimento di riferimento. Sono considerati tra i
rappresentanti degli studenti anche gli studenti afferenti alle Scuole di
Specializzazione della medesima area ai quali si riserva una rappresentanza pari
a due studenti da eleggere tra i rappresentanti degli specializzandi nelle Scuole
di Specializzazione afferenti al Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le indicazioni dell’art. 44 dello
Statuto e secondo quanto previsto dall’art. 115 comma 2 del Regolamento di
Ateneo:
a) delibera il Regolamento del Dipartimento ed ogni altro Regolamento
sulla disciplina delle attività del Dipartimento;
b) promuove e coordina le attività formative e di ricerca e di
organizzazione delle strutture, nel rispetto dell’autonomia di ogni
singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai
finanziamenti per la ricerca; a tal fine tutti i docenti afferenti al
Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della
presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati,
depositando copia della domanda prima dell’inoltro all’Ente in
questione, per una verifica di compatibilità con le strutture
dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che
nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono
nel Dipartimento;
c) approva i contratti e convenzioni inerenti l’attività di ricerca e di servizio
anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio
di Amministrazione, nonché la messa a disposizione delle risorse
necessarie per attuare le convenzioni e i contratti stipulati dal
Dipartimento, direttamente o tramite l’Università;
d) organizza, o concorre nell’organizzazione, delle Scuole o Corsi di
dottorato di ricerca; 6
e) formula alle Scuole di Ateneo proposte per l’istituzione, l’attivazione, la
modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio di cui è
Dipartimento di riferimento;
f) organizza, con il coordinamento delle Scuole di Ateneo, l’attività
didattica prestata dai propri docenti, nei corsi di studio attivati
nell’Ateneo;
g) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentiti i
docenti interessati, le modalità di copertura di ciascun insegnamento
impartito nei Corsi di studio attivati nell’Ateneo da parte di docenti che
ad esso afferiscono, nonché il conferimento di compiti istituzionali,
affidamenti e contratti di docenza, tenendo conto delle indicazioni
formulate dalle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall’art. 51 dello
Statuto;
h) formula, in coerenza con il piano triennale di sviluppo e limitatamente ai
settori scientifico-disciplinari compresi o d’interesse del Dipartimento,
le proposte di chiamata dei docenti, anche in ordine ai compiti didattici,
nonché le proposte di avvio delle procedure di assunzione;
i) redige relazioni obbligatorie sulle competenze scientifiche dei candidati
per le procedure di chiamata degli idonei. Per le chiamate di professori
di I fascia partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla
medesima categoria; quando trattasi di professori di II fascia,
partecipano alle sedute del Consiglio i soli professori di ruolo;
l) delibera sulla richiesta di afferenza dei professori e ricercatori al
Dipartimento;
m) offre una propria valutazione periodica, e comunque non oltre i due anni,
delle attività di didattica e di ricerca svolte nel Dipartimento e dei
risultati in esse raggiunti;
n) formula il piano triennale di sviluppo, comprensivo della
programmazione dei Corsi, le richieste all’Ateneo in ordine alle
esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse
finanziarie acquisito il parere dei Consigli delle Scuole di Ateneo nei
limiti stabiliti dall’art. 51 dello Statuto.
o) organizza, anche in collaborazione con le competenti Strutture
dell’Ateneo, corsi di formazione e di aggiornamento del personale
tecnico amministrativo;
p) propone l’ istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari,
nonché di consorzi di ricerca; qualora debba contribuire a tali istituzioni
con i fondi del Dipartimento, è necessaria l’approvazione della
maggioranza degli aventi diritto;
q) stabilisce i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi a disposizione del
Dipartimento;
r) delibera su richieste di finanziamento, di spazi e di personale,
predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta;
s) approva la proposta di bilancio preventivo e consuntivo secondo le
modalità previste dalla normativa di Ateneo; 7
t) stabilisce i limiti di spesa del Direttore del Dipartimento e della Giunta
nel rispetto dei livelli massimi fissati dal Regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
u) costituisce le Commissioni permanenti per la didattica e la ricerca, con
compiti istruttori nonché le Commissioni di cui all’art.8 del presente
Regolamento;
v) delibera qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal
vigente ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai
Regolamenti.
4. I rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo partecipano alle sedute,
con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad
eccezione di quelle indicate al precedente comma 3 alle lettere da d) a n),
nonché quelle di cui alla lettera u); in relazione a quanto previsto dalla lettera b)
della medesima disposizione, il diritto di voto è limitato alle questioni
concernenti l’organizzazione delle strutture. I rappresentanti dei Dottorandi e
assegnisti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di
competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate lettere da e) a n).
I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per le
questioni di competenza previste alle lettere e) ed f).
5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore coerentemente alla
normativa generale di Ateneo, secondo il calendario approvato dal Consiglio
stesso per ogni anno accademico, o quando il Direttore ne ravvisi l’opportunità,
oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi
diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione. Il Consiglio deve
essere, comunque, convocato almeno sei volte all’anno. La convocazione
avviene attraverso posta elettronica o per iscritto almeno cinque giorni prima
della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da
effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto in
pari data all’albo del Dipartimento.
6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli
aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti
giustificati per iscritto prima della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo
diversa disposizione normativa, con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente. Il verbale
sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta in
cui viene approvato.
7. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito del
Direttore, acquisito il parere della Giunta, senza diritto di voto e limitatamente
alla discussione di particolari argomenti, rappresentanti di Enti pubblici o
privati interessati all’attività del Dipartimento. 8
8. Le elezioni dei componenti del Consiglio avvengono secondo i tempi e i modi
stabiliti dalla normativa di Ateneo.
Art. 6 – La Giunta di Dipartimento
1. La Giunta è l’organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.
2. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
3. La Giunta è composta, ai sensi dell’art.48, comma 2 dello Statuto, dal
Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario amministrativo
che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da 8 professori di ruolo,
di cui 4 di prima fascia e 4 di seconda fascia, 4 ricercatori e 2 rappresentanti
del personale tecnico amministrativo. Il Decano dei Professori Ordinari del
Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, il Professore di prima
fascia che lo segue in ordine di anzianità, indice le elezioni dei componenti
della Giunta entro 3 mesi dalla nomina del Direttore; qualora il Decano non
provveda entro i tempi stabiliti è facoltà del Direttore indire le elezioni.
4. L’elezione dei componenti della Giunta avviene da parte di ciascuna delle
singole componenti, in maniera separata, dei Professori Ordinari, Associati,
Ricercatori e Personale Tecnico Amministrativo. Per la validità delle elezioni
dovranno votare almeno la maggioranza degli aventi diritto. Sarà eletto chi
avrà ricevuto più voti e in caso di parità il più anziano in ruolo. In caso di
dimissioni, di cessazione o di impedimento di un componente della Giunta per
un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede ad indire le elezioni
per la sostituzione, nell’ambito della componente interessata. Il mandato del
nuovo membro termina allo scadere del mandato della Giunta. Se un
componente della Giunta è assente, senza giustificato motivo, più di 4 volte
all’anno decade dalla nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti
della componente di riferimento.
5. La Giunta è convocata per posta elettronica o per iscritto dal Direttore, anche
su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima
della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere
limitato, su decisione del Direttore ad almeno 24 ore prima della seduta.
L’O.d.G. deve essere affisso in pari data all’albo del Dipartimento. 9
6. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi
diritto al voto, dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti
giustificati prima della seduta. Le delibere vengono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del
Direttore-Presidente. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura
del Segretario. I verbali, approvati all’inizio della seduta successiva, possono
essere consultati da parte dei membri del Consiglio.
7. La partecipazione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo alle
sedute della Giunta avviene conformemente a quanto previsto dal
Regolamento Generale di Ateneo.
8. Il Direttore o la Giunta medesima possono invitare persone di cui si ritenga
utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire,
limitatamente alla discussione di specifici argomenti posti all’O.d.G.
9. La Giunta esercita tutte le attribuzioni previste dal Regolamento del
Dipartimento; in particolare autorizza il Direttore alle spese, in conformità a
quanto stabilito all’art. 115 comma 2 lettera (t) del Regolamento Generale di
Ateneo.
10. La Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale, in
conformità alle disposizioni del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità, compresi i contratti di diritto privato per prestazioni
d’opera; può altresì deliberare su altre materie delegabili in base allo Statuto e
al Regolamento Generale di Ateneo.
Articolo 7 - Il Segretario di Dipartimento
1. L’incarico di Segretario di Dipartimento è attribuito dal Direttore Generale
dell’Ateneo.
2. In accordo con il Direttore, il Segretario di Dipartimento
a. cura l’attività ordinaria e di segreteria del Dipartimento;
b. predispone il testo delle delibere e i verbali degli organi di Dipartimento e cura
l’esecuzione delle delibere di tali organi;
c. predispone, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo, la proposta
di bilancio preventivo e consuntivo del Dipartimento.
3. Coopera, inoltre, con il Direttore del Dipartimento, allo svolgimento delle
attività di collegamento tra le diverse funzioni della segreteria di Dipartimento
anche nella relazione con l’Amministrazione centrale.
4. Il Segretario di Dipartimento, d’intesa con il Direttore, delega la persona 10
incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento.
Articolo 8 - Le Commissioni di Dipartimento
1. Ai sensi dell’art. 49 dello Statuto e dell’art. 115 comma 2 lettera (u) del
Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento costituisce le
Commissioni permanenti per la Didattica e la Ricerca con compiti istruttori e
consultivi.
Le proposte elaborate dalle Commissioni saranno sottoposte agli Organi del
Dipartimento per la discussione e l’approvazione.
2. Le due Commissioni operano in maniera coordinata per elaborare le proposte
relative all'utilizzazione delle risorse per la Docenza e per predisporre le linee di
sviluppo da sottoporre agli Organi del Dipartimento.
3. La Commissione per la Didattica è composta da
Il Direttore o suo delegato che la presiede;
una rappresentanza nominata dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di
Studio afferenti al Dipartimento di Medicina – DIMED;
una rappresentanza nominata dai Referenti/coordinatori delle Scuole di
Specializzazione/ attività formativa Post-lauream;
una rappresentanza paritaria dei Professori di 1^ fascia, di 2^ fascia e dei
Ricercatori;
n°1 Referente amministrativo per la didattica nominato dal Direttore;
n° 1 Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo.
4. La commissione per la Ricerca è composta da:
Il Direttore o suo delegato che la presiede;
una rappresentanza nominata dai Direttori delle Scuole/Indirizzi di
Dottorato;
una rappresentanza paritaria dei Professori di 1^ fascia, di 2^ fascia e dei
Ricercatori;
n° 1 Referente amministrativo del settore ricerca nominato dal Direttore;
n° 1 Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo.
5. Il Consiglio di Dipartimento può costituire ulteriori commissioni permanenti o
temporanee con compiti istruttori e consultivi su materie specifiche. I compiti, la
composizione e la durata sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento.
6. E’ incompatibile far parte sia della Giunta di Dipartimento che delle Commissioni.
Si può partecipare all’attività di una sola Commissione permanente.
7. Il componente che non presenzia a tre riunioni, senza valida giustificazione,
decade. 11
8. Di ciascuna seduta delle Commissioni dovrà essere redatto un apposito verbale.
9. Le conclusioni dei lavori delle Commissioni e le proposte elaborate devono essere
trasmesse con apposito documento agli Organi di Dipartimento.
Articolo 9 - Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio e nel
rispetto delle condizioni di cui al Titolo I – capo II art. 9 comma 9 dello Statuto,
entra in vigore con l’emanazione da parte del Rettore.
2. Costituiscono riferimento per questo Regolamento di Dipartimento le leggi
vigenti in materia, lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo, il
Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
nonché Regolamenti e norme applicative deliberati dagli Organi di Governo
dell’Università degli Studi di Padova.